martedì, Aprile 23, 2024
HomeAttualitàOmessa Dichiarazione: valida la cartella inviata presso il vecchio domicilio

Omessa Dichiarazione: valida la cartella inviata presso il vecchio domicilio

Cassata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, valido l’avviso di accertamento per il contribuente anche se non ha comunicato la variazione di domicilio

E’ la storia di un contribuente che dal 2000 si da alla latitanza dal fisco non solo omettendo di comunicare la nuova residenza ma anche omettendo di presentare le dichiarazioni dei redditi previste dalla Legge. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto cosi a recapitargli una serie di Avvisi di accertamento – in gergo “cartelle” – inviandole presso la vecchia residenza in provincia di Milano ove oramai era rimasto solo il ricordo del ricercato. A dire il vero a Milano vi erano ancora il figlio e l’ex moglie dalla quale si era separato nel 2000 e proprio per queste ragioni aveva deciso di andare a vivere al mare.

A seguito della separazione, difatti, l’uomo aveva deciso di trasferirsi presso una località ligure sconosciuta all’Agenzia delle Entrate trasferendosi omettendo di comunicare le variazioni del proprio domicilio fiscale.

Diciott’anni dopo, venuto a conoscenza del procedimento instaurato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano il cittadino ha ricorso contro il provvedimento in questione spuntandola davanti la Commissione Tributaria Provinciale della Lombardia. I giudici tributari lombardi, nel decidere, hanno considerato a suo favore la residenza anagrafica del contribuente (stabilita da tempo in Liguria) ed il fatto che l’ufficio delle Entrate di Milano aveva incaricato la Guardia di Finanza di Andora (SV) ad effettuare delle ricerche proprio presso questo comune.

La sentenza, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, è stata però ribaltato dinnanzi alla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23362/20  ha stabilito che Ciò che rileva ai fini della competenza dell’Ufficio è il “domicilio fiscale” del contribuente. Difatti l’ultima residenza nota all’ufficio del Fisco ha radicato la competenza dell’Ufficio di Milano per il principio di buona fede e affidamento.

Infatti il contribuente risultava iscritto all’anagrafe tributaria del Comune di Segrate sino al 10 marzo 2003, quando è stato cancellato per irreperibilità e – non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi a partire dal 2000 e sino al 2009 – l’ultimo domicilio fiscale era proprio quello di Segrate.

Il contribuente, pertanto, avrebbe dovuto comunicare alle Entrate il nuovo domicilio non solo ai fini delle notifiche, ma anche ai fini della legittimazione a procedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME