giovedì, Marzo 28, 2024
Home Blog

Bonus bebè 2016: aiuti per i genitori

Per aiutare i neo genitori ad affrontare le spese relative ai neonati, la legge di stabilità (L.190/2014 art.1 e D.P.C.M. 27/02/2015) ha previsto un assegno di natalità, ossia il bonus bebè, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Un assegno annuo di importo pari a 960 euro annui, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
L’assegno verrà così ripartito:
-960 euro (80 euro per 12 mesi), con ISEE non superiore a 25.000 euro annui;
-1.920 euro (160 al mese per 12 mesi), con ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.
La domanda per usufruire dell’assegno deve essere presentata all’INPS, entro 90 giorni dalla nascita del bebè o dall’ingresso in famiglia in seguito di adozione, dal genitore convivente con il figlio, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
WEB/Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’istituto (ww.inps.it-servizionline);
Contact Center integrato: numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa);
Patronati.
Per le domande presentate oltre i 90 giorni l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Il bonus erogato nel corso del 2016 non è soggetto a tassazione, quindi non dovrà essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a seguito di eventi che ne determinano la decadenza, ossia, decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda e affidamento del minore a terzi.
Inoltre, l’interruzione avviene anche se vengono meno i richiesti parametri reddituali (ISEE).
Tutte queste informazioni sono reperibili anche sul sito dell’INPS ove è pubblicato l’intero bando.