mercoledì, Aprile 24, 2024
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Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sfrattati dalla loro scuola di danza: “Il Covid non è una scusa per non pagare”

Chiude i battenti la Energy Dance di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. IL giudice monocratico di Palermo ha dato ragione alla Immobil Sud Resuttana, proprietaria dell'immobile, per i mancati pagamenti dei canoni d'affitto da marzo 2020 a marzo 2021.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi dicono addio alla scuola di arti sceniche “Energy Dance di Palermo e lo fanno nel modo più discutibile possibile. La Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell’immobile in cui era sita l’accademia, otterrà così la rescissione del contratto stipulato nel 2014 oltre a come si legge nella sentenza del Tribunale monocratico di Palermo “il pagamento di 4.160,50 euro, di cui 4.015,00 oltre Iva, C.p.a. e spese generali, per compensi, e 145,50 euro per spese vive, a titolo di rifusione delle spese di lite“.

La decisione del Tribunale non ha lasciato alcuna possibilità ai due coniugi di risanare la propria posizione, aggravatasi nel tempo per il mancato pagamento dell’affitto da marzo 2020 a marzo 2021 con eccezione della rata di settembre 2020. Ma non è tutto perché l’immobiliare avrebbe in sospeso ancora pagamenti per oltre 30 mila euro, richiedendoli con un ulteriore decreto ingiuntivo.

Enzo Paolo Turchi, intercettato alcuni giorni prima della sentenza, a sostegno della propria posizione avrebbe dichiarato: “Avrei dovuto pagare 15 mesi di affitto dello stabile a vuoto. Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto. Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il gala, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto“.

Tutta colpa del Covid, a quanto pare. Eppure la giustificazione esposta dal ballerino non avrebbe impedito al Tribunale di pronunciarsi in maniera piuttosto netta a favore dell’immobiliare e contro i coniugi Russo-Turchi. Nelle motivazioni della sentenza si leggerebbe che ‘le misure restrittive adottate dall’Autorità non possano in alcun modo legittimare comportamenti, quali quello odierno, di totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore. E ciò, neppure quando l’attività esercitata nei locali locati sia stata, come occorre nel caso di specie, totalmente inibita’.

In secondo luogo – scrive il giudiceove per l’ipotesi in esame si dovesse ammettere – come altresì indicato dalla conduttricel’applicabilità dei rimedi dettati dall’ordinamento per far fronte alla sopravvenuta impossibilità della prestazione (conclusione, peraltro, non pacifica), il Tribunale osserva, che – nel caso di impossibilità totale il conduttore dovrebbe comunque restituire il bene e – nel caso di impossibilità parziale – egli potrebbe soltanto pretendere una riduzione della prestazione da lui dovuta, con esclusione, quindi, di qualsiasi pretesa volta a permanere nel godimento dei locali locati senza più corrispondere il canone‘. Con questa sentenza si chiude una scuola che come spiegava Turchi: “Con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini!”.

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