venerdì, Ottobre 11, 2024
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Costituzione: le novità del ddl Boschi

Il ddl Boschi sulla riforma costituzionale è stato approvato dalla Camera con 367 voti a favore e 7 contrari. Ora, non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, è il turno dei cittadini: ad Ottobre saranno chiamati a votare sul disegno di legge. Ma di fatto cosa realmente cambia nella nuova organizzazione della costituzione? Proviamo a capirlo insieme.

Partiamo dall’inizio. Il Parlamento attualmente è composto da due organi: la Camera dei Deputati (630 componenti) e il Senato (315 componenti, più i senatori a vita e i 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica). A cambiare con il nuovo decreto legge saranno prima di tutto i numeri: i Deputati restano 630,  mentre i senatori diventeranno 95 membri eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri- senatori) più 5 nominati dal Capo di Stato.

Andiamo avanti. Fin dal principio la nostra costituzione, per garantire equità e democrazia, ha stabilito che i due organi parlamentari avessero uguali poteri; il bicameralismo perfetto, come viene chiamato in gergo. Con il ddl Boschi, invece, la situazione cambierà:

  • La Camera dei Deputati, sostanzialmente manterrà gli stessi poteri: voterà la fiducia al governo, eserciterà la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo, approverà le leggi ordinarie e le leggi di amnistia e indulto, e le leggi che recepiscono i trattati internazionali. Inoltre, i deputati manterranno l’indennità.
  • Il profilo del Senato, invece, cambia radicalmente. Innanzitutto: Palazzo Madama diventa il rappresentante delle istituzioni territoriali. Manterrà funzioni legislative per ciò che riguarda: i rapporti tra Stato, Unione Europea e enti territoriali, per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, per le leggi sui referendum popolari e per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
  • Praticamente la discussione delle leggi sarà solo in mano alle Camere. Con una piccola concessione: se però un terzo dei senatori lo vorrà, entro 10/15 giorni potrà proporre delle modifiche alla Camera. Proporre, appunto, perché la Camera potrà decidere anche di non attuare tali modifiche.
  • Altra piccola eccezione: se, però, tal leggi riguarderanno le competenze legislative esclusive delle Regioni o leggi di bilancio, questa può superare le modifiche solo a maggioranza assoluta dei componenti.
  • Cambiamenti anche per l’elezione del Senato: questo è stato uno dei punti più discussi dell riforma e di fatto la sua risoluzione è stata rinviata. Infatti, un compromesso è stato raggiunto usando queste parole: i consiglieri sono eletti dai Consigli regionali «in conformità alle scelte espresse dagli elettori». Come nello specifico saranno eletti i senatori è quindi rinviato a una legge elettorale che Camera e Senato dovranno approvare in un secondo momento.
  • Piccole modifiche per quanto riguarda le elezioni, però, ci sono state: non vi è più il limite d’età, non esisteranno più i sentori eletti dalla Circoscrizione Esteri, i sentori a vita potranno essere solo gli ex-presidenti (sostituiti, nel caso, da sentori che eleggerà il Presidente e che saranno in carica per 7 anni).

Il ddl, però, non riguarda solo il parlamento ma anche il Presidente della Repubblica e nello specifico la sua elezione:

  •  Partecipano al voto solo deputati e senatori (scompaiono quindi i 59 delegati regionali)
  •  Rimane uguale il quorum delle prime tre votazioni: maggioranza qualificata dei due terzi (ovvero il 66%)
  •  Sale il quorum dal quarto scrutinio al sesto scrutinio: servirà la maggioranza di tre quinti (60%) contro l’attuale maggioranza assoluta (50%)
  • Cambia il quorum dal sesto scrutinio in poi: servirà la maggioranza di tre quinti dei votanti invece della maggioranza degli aventi diritto

– Riguardo al Presidente della Repubblica, però, ci saranno anche altri due cambiamenti che non li riguarderanno la sua elezione:

  • Il presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei Deputati, e non più anche il Senato.
  • Il Presidente della Repubblica come in America potremmo dire che avrà un suo “vice”. Il presidente della Camera diventa, infatti,  la seconda carica dello Stato. E in quanto tale sarà il Presidente della Camera a fare le veci del Presidente della Repubblica se quest’ultimo non può.

-Un’altra grande novità riguarda il voto a data certa. Sostanzialmente serve a velocizzare i tempi di approvazioni di un ddl in casi particolari:

  • La nuova Costituzione (all’articolo 72) prevede che il governo possa richiedere una via preferenziale per l’approvazione di un disegno di legge essenziale per l’attuazione del programma di governo.
  • La Camera vota sulla richiesta del governo entro 5 giorni, e se accoglie la richiesta poi dovrà concludere discussione e votazione entro 70 giorni (rinviabili al massimo di 15 giorni).
  • Il voto a data certa, però, è escluso per le leggi di competenza del Senato, le leggi in materia elettorale, la ratifica dei trattati internazionali e le leggi di amnistia, indulto e le leggi di bilancio.

– Altre novità riguarderanno le leggi di iniziativa popolare e i referendum:

  • Sale a 150.000 il numero di firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare (prima il numero era 50.000), con la garanzia, però, che queste leggi debbano essere discusse e prese in considerazione.
  • Sale, però,  anche il quorum dei referendum abrogativi: il voto è valido se partecipa il 50% degli aventi diritto (come oggi) ma se il referendum era stato richiesto da almeno 800mila elettori, il quorum scende al 50% dei votanti delle  delle ultime elezioni.
    Il ddl, però, non si ferma qui:
  • Abolite le province e il CNEL, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
  • Quote rosa: Parità, finalmente. All’articolo 55, infatti, sarà aggiunto un nuovo comma: «Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza». Norme di tal genere, inoltre, sono previste anche per le leggi elettorali dei Consigli Regionali.
  • I 5 giudici della Corte Costituzionale che oggi sono eletti dalle Camere in seduta comune saranno eletti separatamente: 3 dalla Camera e 2 dal Senato.

-E poi, la modifica del articolo 117, ossia l’articolo che regola i rapporti tra lo Stato e le Regioni:

  • La Riforma abolisce la definizione di legislazione concorrente e trasferisce allo Stato alcune competenze finora divise con le Regioni. Come: mercati assicurativi, promozione della concorrenza, previdenza complementare e integrativa, tutela e sicurezza del lavoro, protezione civile, beni culturali e turismo.
  • Il principio, però, rimane sempre lo stesso: lo Stato si occupi della legislazione di principio, lasciando alle Regioni quella specifica, su alcune materie, tra cui: tutela della salute, politiche sociali e sicurezza alimentare, istruzione, ordinamento scolastico.

Ora, la decisione spetta a noi.

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