giovedì, Aprile 25, 2024
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Covid Campania, bocciate le ordinanze sulla chiusura delle scuole di De Luca

Sono stati mesi difficili quelli di gennaio e febbraio scorsi per l’Italia intera, e non solo. Furono mesi in cui il covid mieteva migliaia di vittime, e faceva registrare altrettanti contagiati. Le terapie intensive erano piene, e più volte si è rischiato il collasso sanitario. Nonostante ciò, si è dovuto fare i conti con tantissimi problemi, di natura economica, scolastica e così via, che il covid stava rallentando. Si cercava spesso, appena si registravano dei cali di contagi e di posti in terapia intensiva, di ripartire ad una vita “normale”. Purtroppo si ricadeva quasi sempre in zone rosse, che comportavano al chiusura di qualsiasi attività.

La scuola per esempio, è stato uno degli argomenti più discussi. Con la venuta del Covid, la D.A.D ha cercato di contenere i danni nei confronti degli alunni. Infatti si provava in primis, a far ripartire le scuole, con diverse strategie. La conclusione era sempre la stessa: era proprio dalle scuole che nascevano molti focolai; per questo motivo erano quasi sempre costrette a dover chiudere dopo solo pochi giorni di apertura.

In Campania, Vincenzo De Luca, ha spesso adottato provvedimenti, che ordinavano la chiusura delle attività scolastiche in anticipo, e talvolta non rispettando le disposizioni governative in tal senso. Tutto ciò, all’epoca suscito molta rabbia tra i genitori napoletani, il quale, assieme al Codacons hanno fatto ricorso, in particolare per i provvedimenti adottati il 16 gennaio e 27 febbraio.

Qualche giorno fa sono uscite le sentenze da parte del Tar, che ha dichiarato illegittimi tali provvedimenti.  Come riporta il Corriere del Mezzogiorno L’ordinanza del 16 gennaio stabiliva la sospensione delle attività didattiche in presenza «delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» mentre quella datata 27 febbraio stabiliva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 1° marzo al 14 marzo 2021.

Entrambe le ordinanze, argomentano i giudici, «stante la loro natura temporanea e la scadenza del termine in esse fissato», non sono più efficaci, ma la quinta sezione del Tar Campania (presidente estensore Maria Abbruzzese) ha accertato l’eventuale illegittimità ai fini risarcitori. Si legge nella sentenza pubblicata ieri, «la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per “fasce” di rischio contenuta nella normativa statale».

«Dopo un anno di battaglie è giunto il riconoscimento al grande lavoro svolto – è il commento del presidente del Codacons, avvocato Matteo Marchettiil presidente De Luca attraverso i decreti era stato più volte rimandato, non si è voluto uniformare e quindi adesso è stato definitivamente bocciato. Il diritto all’istruzione non può essere sacrificato come invece ha sostenuto la Regione violando per mesi e mesi deliberatamente le norme dello Stato». «A questo punto – conclude Marchetti – si apre la strada del risarcimento per tutti coloro che dimostreranno di aver subito un danno».

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