martedì, Aprile 23, 2024
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Decreto “Cura Italia” ed i praticanti avvocati. Gli esclusi

Sessantatré pagine, fitte di articoli e commi, ognuno con la specifica funzione di aiutare una determinata categoria di lavoratore, da quello autonomo a quello dipendente, dal co.co.co al lavoratore dello spettacolo. Congedi, indennità e nuova cassa integrazione. Eppure tra tutte queste misure non ne compare nessuna per una categoria di lavoratori ibrida: i praticanti avvocati. Del resto anche solo collocare questi professionisti in una determinata tipologia di lavoratori non è semplice. Sono a metà strada tra i lavoratori subordinati ed i liberi professionisti, tanto che non esiste alcun tipo di obbligo contrattuale nei loro riguardi. Possono – nella stragrande maggioranza dei casi – lavorare anche 10 ore al giorno senza percepire alcun tipo di retribuzione e nei rarissimi casi in cui la percepiscono, non sempre è sufficiente a garantire loro una sopravvivenza dignitosa.

Come si diventa praticanti avvocati – Ma vediamo, brevemente, come si diventa praticanti avvocati. Innanzi tutto occorre frequentare un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Una volta conseguita la laurea si ricerca uno studio professionale civile o penale presso cui svolgere gli “obbligatori” 18 mesi di pratica. Trovato lo studio, ci si iscrive nel registro dei praticanti avvocati tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo deve essere corrisposta una tassa annuale. Trascorsi sei mesi dall’iscrizione il praticante può chiedere l’abilitazione provvisoria al patrocinio. Abilitazione che mentre, ante riforma forense, gli avrebbe permesso di seguire cause fino ad un certo valore economico in totale autonomia; post riforma forense, gli consente di sostituire esclusivamente il proprio dominus nelle sue udienze fino ad un determinato valore.

La retribuzione “non obbligatoria” del praticante avvocato – Ai sensi dell’art. 40 del Codice deontologico forense l’avvocato deve, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscere al praticante, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato. Ad indebolire questo articolo interviene l’art. 41 comma 11 della Legge n. 247/2012, il quale stabilisce che decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio. Dall’obbligo, quindi, si passa alla mera possibilità; ed in ogni caso nessuno vigila sulla regolarità di tali rapporti di lavoro; sicché nella stragrande maggioranza dei casi i praticanti avvocati percepiscono un forfettario, spesso inadeguato, rimborso spese una tantum. Gli stessi, si trovano, però, ad affrontare questa precaria condizione economica anche quando i 18 mesi di pratica si sono conclusi, magari hanno già sostenuto gli scritti dell’esame di abilitazione e, nell’attesa dei risultati, continuano a collaborare con lo studio legale presso cui si sono formati. In totale assenza di regolamentazione, anche minima, della propria posizione economica.

La voce della giovane avvocatura – Ci sono, comunque, vari movimenti che tentano da anni di dar voce all’esclusa categoria dei praticanti avvocati. Denunciando questo sostanziale isolamento, nonché l’ormai obsoleta forma dell’esame di abilitazione, che la nuova Legge Professionale renderebbe solo più ostica. Molti gli interventi critici anche contro detta Legge, considerata in più punti anticostituzionale, in quanto renderebbe di fatto l’accesso all’avvocatura un privilegio per ricchi – basti pensare che detta riforma prevede oltre i 18 mesi di pratica anche l’iscrizione obbligatoria a dei corsi di formazione. Impossibile pensare che con l’emergenza in corso il Decreto “Cura Italia”, potesse risolvere questioni così spinose; eppure, avrebbe potuto, quanto meno, tutelare in questa circostanza la già precaria condizione economica di una numerosa categoria di professionisti, che, solo per citare qualche cifra, a Milano conta 15mila iscritti, a Napoli più di 10mila, a Roma oltre 22mila. Eppure in nessuna delle 63 pagine, in nessuno dei 127 articoli è stata predisposta una misura tutelativa dei praticanti avvocati. Esclusi, ancora una volta.

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