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Disobbedienza civile tra eutanasia e immigrazione. Cappato e Lucano: il rifiuto della legge moralmente ingiusta

Ancora indefinita la sorte giuridica che toccherà a Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni imputato per istigazione e aiuto al suicidio e che rischia dai 5 ai 12 anni di carcere per aver violato l’art. 580 del codice penale accompagnando Dj Fabo a morire in Svizzera, diventando così il simbolo della lotta per l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia.

E’ di questi giorni, infatti, la notizia che i giudici della Corte Costituzionale hanno deciso di rinviare il giudizio di 11 mesi, invitando nel frattempo il Parlamento a legiferare sul fine vita. Mesi che vanno ad aggiungersi ai cinque anni già trascorsi da quando, sempre tramite l’associazione Luca Coscioni, era stata depositata una proposta di legge di iniziativa popolare firmata da oltre 67.000 cittadini.

Introdotto nel 1930 con il codice Rocco, l’art. 580 c.p. sancisce che “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.”
La questione sollevata dai giudici concerne appunto la punibilità o meno di chi aiuta qualcuno a compiere suicidio allo stesso modo di chi invece istiga al suicidio.

Il rinvio a settembre 2019 è stato commentato da cappato come “Un risultato straordinario” in quanto la Corte non si è limitata al rinvio ma è invece entrata nel merito rilevando che “l’attuale assetto normativo lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione”.
In attesa della pubblicazione delle motivazioni, Cappato considera già questa pronuncia come una “valutazione di illegittimità costituzionale nell’applicare un codice di 90 anni fa a casi come quelli di Fabo. La strada è spianata perché il parlamento legiferi sul suicidio assistito”.

Da volto simbolo della contemporanea disobbedienza civile a possibile fautore di un innovamento dell’attuale sistema normativo, dunque, sulla base del sempre attuale dilemma che contrappone diritto e morale portandoci a chiedere se si debba obbedire o meno ad una legge considerata moralmente ingiusta.

Un interrogativo che da sempre divide i teorici del diritto e che recentemente è tornato alla ribalta anche in relazione al “caso Riace”, cioè l’arresto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Domenico Lucano è considerato da tempo un simbolo dell’accoglienza per i migranti in Italia per aver sviluppato nel piccolo comune calabrese un modello di integrazione positivamente valutato dalle organizzazioni umanitarie, raccontato sul grande e piccolo schermo e reso oggetto di studio nelle Università.

Grazie alle politiche di accoglienza del sindaco Lucano, il paese e il centro storico ormai spopolato hanno dato ospitalità a circa 6mila richiedenti asilo provenienti da venti diverse nazioni, integrandoli nel tessuto culturale cittadino e inserendoli nel mondo del lavoro, ridando così nuova vita al piccolo borgo. Il suo arresto ha inevitabilmente suscitato grande scalpore mediatico riportando in auge l’annosa questione della disobbedienza civile, di cui non può contestarsi l’importanza rivestita in particolari momenti storici.

Secondo la definizione che ne dà l’enciclopedia Treccani, la disobbedienza civile è “il rifiuto di obbedire a una legge giudicata iniqua, attraverso pubbliche manifestazioni”. Se nel caso Riace si può argomentare sulla sussistenza o meno del fattore “pubblicità”, ossia dell’esplicita manifestazione circa la volontà di aggirare la legge per giusti motivi (fermo restando che è parimenti in via di definizione l’effettiva violazione della legge da parte del sindaco Lucano), ciò non può dirsi per il caso di Cappato e la morte di Dj Fabo, dove invece la dichiarazione di intenti è sempre stata esplicita. Vari esponenti dei Radicali Italiani hanno infatti più volte messo in dubbio che nel caso di Riace possa parlarsi di effettiva disobbedienza civile, pur condividendo la bontà delle intenzioni di Lucano.

Sotto un governo che imprigiona la gente ingiustamente, il vero posto per un uomo giusto è la prigione”. Queste le parole del poeta e scrittore Henry David Thoureau dopo una notte in prigione per essersi rifiutato di pagare le tasse in segno di protesta contro la guerra tra Stati Uniti e Messico nel 1846. Thoureau fonda così la moderna definizione della resistenza politica verso lo Stato che prende il nome di “disobbedienza civile” con il suo saggio del 1859 dal titolo “Resistance to Civil Government”.

Un saggio che divenne presto il simbolo della disobbedienza civile, tradotto e letto in tutto il mondo, incluso Gandhi nelle prigioni sudafricane. Secondo Thoureau è possibile separare la responsabilità individuale da quella di uno Stato responsabile di azioni (od omissioni, come nel caso di vuoti normativi) che vanno contro la coscienza dei singoli mettendo in atto una cd. rivoluzione pacifica.

Concetti tutt’ora attuali e che portano i casi qui citati, dal fine vita all’immigrazione, ad aggiungersi a un lungo elenco di storiche constestazioni che hanno portato a cambiamenti anche epocali. In attesa che le singole vicende vengano definite nel merito, continua a tenere banco oggi come ieri tra i teorici del diritto il quesito sulla legittimazione o meno del singolo individuo a violare norme vigenti considerate, in un’ottica che non può che essere soggettiva, come moralmente ingiuste.

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