martedì, Aprile 16, 2024
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Facebook: per la Cassazione insultare sulla bacheca del social è reato di diffamazione aggravata

Un’altra sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 1 marzo 2016 (la sentenza n. 8328/2016), ci ricorda che l’utilizzo di termini offensivi su Facebook integra il reato di diffamazione aggravata.

La storica sentenza della Cassazione (che stabilisce che, per quanto riguarda la diffusione di messaggi offensivi, la bacheca di Facebook è da ritenersi come una prima pagina di giornale), potrebbe cambiare drasticamente il linguaggio sui social network, dal momento che ad un post su va riconosciuta la stessa aggravante prevista per le diffamazioni a mezzo stampa prevista dal comma 3 dell’articolo 595 del Codice penale “poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.

E non riguarda solo gli insulti espliciti come ad esempio parolacce, ma anche parole come “parassita”, poiché sono secondo la Cassazione vere e proprie offese al decoro personale e vanno oltre al limite del diritto di critica.

Questa decisione della corte è stata presa dopo un caso di diffamazione aggravata ai danni di Francesco Rocca, attuale presidente della Croce Rossa Italiana , che nel 2010, quando era commissario straordinario della CRI, era stato attaccato da un componente, in congedo, del corpo militare della CRI il quale utilizzò la sua bacheca di Facebook come diario personale di sfogo, ma utilizzando delle parole molto pesanti, come appunto “parassita”, e “verme”, per giudicare delle scelte fatte da Rocca. Il Presedente Rocca alla querela allegò anche la stampa delle pagine Facebook in cui erano state pubblicate le offese. Così la Corte di Cassazione, ha confermato la condanna al pagamento di una multa da 1.500 euro nei confronti del militare in congedo.

È meglio quindi, cari utenti, pensare un po’ in più prima di condividere pensieri sulla bacheca del Social Blu, perché il reato di diffamazione riguarda anche offese indirette, o allusioni, e non serve per forza citare per nome la persona contro la quale state inveendo, ma basta che questa sia individuabile da ciò che avete scritto, per ricevere una bella querela da parte sua.

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