venerdì, Marzo 29, 2024
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Multa di 10 mln per TicketOne per abuso di posizione dominante. Danni per i consumatori

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L’istruttoria del Garante ha appurato che TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA hanno attuato una complessa strategia volta a precludere agli operatori concorrenti la vendita di un alto quantitativo di biglietti per eventi live garantendosi una porzione cospicua di mercato. Tale condotta ha causato danni anche ai consumatori che non hanno potuto beneficiare di servizi migliori (o uguali a prezzi inferiori) praticati da altri operatori di ticketing.

L’inchiesta nasce a seguito delle c.d. intese Panischi che trattasi di una trattativa ( vigente tra il 2002 e la prima metà del 2017) caratterizzata da intese tra TicketOne e alcuni tra i principali organizzatori di spettacoli di musica leggera, sulla base delle quali TicketOne ha goduto per un quindicennio di una sostanziale esclusiva nella distribuzione dei biglietti sul canale online in Italia.

La trattativa si sostanziava di un contratto di una “esclusiva” in forza del quale TicketOne ha avuto il diritto di distribuire, mediante il canale online una quota percentuale crescente di biglietti degli eventi organizzati dai promoter. La distribuzione online – anche eccedente la quota riservata – era interamente riservata a TicketOne. I biglietti invenduti, invece, avrebbero potuto essere distribuiti direttamente dai promoter attraverso qualsiasi altro canale ad eccezione di quello online. Il medesimo contratto stabiliva inoltre che TicketOne, per ogni biglietto distribuito, avrebbe percepito una commissione pari all’intero diritto di prevendita (pari al 15% del prezzo del biglietto). La trattativa includeva inoltre un patto di non concorrenza in base al quale TicketOne si era obbligata a non intraprendere, per quindici anni, attività o prestazioni in concorrenza con quelle svolte dai promoter e viceversa.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al termine dell’inchiesta ha irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo TicketOne per abuso di posizione dominante. Il gruppo ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea in quanto – secondo l’Autorità – avrebbe attuato una complessa strategia abusiva volta ad escludere gli operatori di ticketing concorrenti. L’Antitrust sottolinea che la strategia attuata da TicketOne si compone in una serie di condotte, alcune ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boycott nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing.

L’attuazione della strategia abusiva del gruppo ha danneggiato anche i consumatori perché l’impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing (c.d. multihoming).

L’Autorità ha, inoltre, imposto all’impresa dominante di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim-TicketOne.