venerdì, Marzo 29, 2024
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Reddito cittadinanza, la mensilità di ottobre non verrà pagata a tutti

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Un’ulteriore dura notizia colpisce i cittadini italiani in questo difficile periodo. Si tratta questa volta del reddito di cittadinanza. Più precisamente, per alcuni quest’ultimo potrebbe presto diventare solo un dolce ricordo. Questo se non si deciderà di seguire una procedura ben specifica e ripetiamo che riguarda solamente alcune persone precise. Scopriamo insieme di chi si tratta.

REDDITO SCADUTO – Coloro i quali dovranno fare, almeno momentaneamente, una croce sopra la suddetta erogazione monetaria, sono quelli che hanno fatto domanda tempo fa. Ci riferiamo al mese di marzo, ma non di quest’anno bensì dello scorso.

Marzo 2019 quindi. Tutti i cittadini che hanno richiesto il reddito in tale mese, a breve non lo riceveranno più. La ragione è semplicissima, la loro domanda è ormai scaduta. Fortunatamente la situazione non è irreversibile.

NUOVA DOMANDA – È infatti possibile come per chiunque altro desideri farla, riproporre la domanda per il reddito di cittadinanza. Così facendo lo si potrà ottenere nuovamente per altri 18 mesi (che corrispondono alla prima “tranche” di validità della card fornita dal Governo, su 36 mensilità totali), fino alla prossima scadenza. Come? Seguendo la stessa identica procedura effettuata in precedenza. Tuttavia bisognerà anche aggiornare l’ISEE, se intanto ci sono stati cambiamenti. In caso contrario basterà quello presentato in precedenza, che andrà comunque aggiornato nel 2021 da prassi.

Purtroppo la mensilità di ottobre non verrà comunque pagata, in quanto si suppone sarà possibile presentare la nuova domanda solamente da novembre. Ma in assenza di fonti attendibili al 100% aspettiamo che la nuova circolare dell’INPS faccia chiarezza in merito. Per ora possiamo solo basarci sul comma 6 dell’articolo 3 del decreto n.4/2019, il quale stabilisce che: «Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza».