venerdì, Marzo 29, 2024
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Tenuità del fatto: non è applicabile al padre che ha omesso di versare il mantenimento

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Non può essere applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti del padre che non ha versato il mantenimento ai figli per diversi mesi. Così ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la recentissima sentenza  n.22523/2020.

Il caso era stato giudicato in primo grado dal tribunale di Ravenna il quale aveva prosciolto l’uomo dal reato di cui all’art. 570 c.p., per avere omesso il versamento delle somme stabilite dal giudice nei confronti dei figli minori. Dinnanzi a questa inaspettata decisione il procuratore della Repubblica ritenne violata la legge penale in quanto il giudice di merito aveva riconosciuto la causa di non punibilità nonostante l’imputato avesse omesso il versamento del mantenimento ai figli minori per diversi mesi quindi  ponendo in essere una condotte reiterata. 

Per via del ricorso diretto del P.M. il caso è giunto all’attenzione della suprema corte la quale ha rammentato i presupposti dell’istituto introdotto nel nostro ordinamento con D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che comporta l’esclusione della punibilità tra cui quello del   
il comportamento dell’imputato che non deve essere “abituale”.

Con riferimento al comportamento “abituale”, gli Ermellini precisano il comma 3 dell’art. 131-bis c.p. sancisce che possa ritenersi tale: 
a) nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

b) nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; 
c) nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 

Per quanto premesso, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che nel caso in questione, “il comportamento delittuoso posto in essere dall’imputato non possa ritenersi occasionale o isolato, essendosi sostanziato nella reiterata violazione all’obbligo di natura economica (sia radicale, sia parziale), per un significativo arco temporale: esso deve, pertanto, ritenersi abituale secondo la definizione data dall’art. 131-bis c.p., comma 3”. 

Anche in questo caso è stato ribadito il principio secondo cui “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione”. 
Pertanto la decisone del tribunale di I° grado è stata annullata, la parola adesso passa al giudice del rinvio.