venerdì, Marzo 29, 2024
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Tutta colpa di un Cognome. La società patriarcale traballa

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“L’abitudine è l’abitudine, e nessun uomo può buttarla dalla finestra; se mai la si può sospingere giù per le scale, un gradino alla volta”, scriveva Mark Twain ed a ben pensarci è proprio ciò che stanno tentando di effettuare i giudici della Corte Costituzionale, intervenendo su una nuova formulazione dell’art. 262 c.c., più vicina all’evoluzione sociale che vede sempre più paritetico il ruolo di entrambi i genitori all’interno dell’assetto familiare.

La vicenda – Ai sensi dell’art. 262 c.c., difatti, Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Ma cosa accade se al momento del risconoscimento entrambi i genitori decidono, di comune accordo, di far assumere al proprio figlio il solo cognome della madre? La questione è stata presentata dinnanzi al Tribunale di Bolzano dal Pubblico Ministero, che ha invocato la corretta applicazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 396/2000, al fine di rettificare l’atto di nascita di una bambina i cui genitori, conviventi more uxorio, avevano concordemente attribuito alla stessa il solo congnome materno.

La questione di legittimità costituzionale – Il Tribunale di Bolzano ha ritenuto non manifestamente infondato sollevare la questione di legittimità costituzionale del richiamato articolo, nella parte in cui lo stesso non consente ai genitori, concordemente, di attribuire al figlio il solo cognome materno. Secono il giudice a quo detta preclusione si porrebbe in contrasto con l’art. 2 Cost. per la tutela dell’identità personale; l’art. 3 Cost. per l’uguaglianza di genere all’interno del binomio “padre-madre”; l’art. 117, I comma, Cost. per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU – Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

La posizione della Consulta – I giudici della Corte Costituzionale, richiamando la propria precedente pronuncia n.286/2016, chiariscono che quanto disposto dall’art. 262 c.c. è “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, nonché di “una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, fonte di squilibrio e disparità tra i genitori. Sacrificando, talaltro, il diritto all’identità del minore, non riconoscendogli la possibilità di essere identificato anche con il solo cognome materno.

Un’ordinanza dal mancato finale – La Corte Costituzionale continua poi specificando che il suo intervento sulla questione è solo apparentemente a gamba tesa, giacché “tutti gli inviti sinora rivolti al Parlamento non hanno avuto seguito” e “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve comunque prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore”. Si resta, dunque, in attesa della pronuncia definitiva sulla questione.