sabato, Aprile 27, 2024
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Apertura di un’associazione no profit: cosa c’è da sapere

Tutti coloro che hanno l’idea di aprire un’associazione no profit, dovrebbero riflettere a lungo su quale possa essere la forma più adatta alle proprie esigenze. Nel terzo settore sono presenti delle associazioni che hanno delle finalità di tipo civico oppure di utilità sociale e, di conseguenza, devono sottostare a una disciplina differente rispetto a quella prevista per le imprese, ad esempio.

Sono diverse le tipologie di associazioni no profit tra cui si può scegliere. Si tratta, ad esempio, delle ONG, OdV, APS e delle ONLUS. Tutte queste associazioni hanno in comune un aspetto ben preciso, ovvero sono assoggettate a delle discipline diverse da tutte le altre tipologie di associazioni. Per la costituzione di un’associazione no profit serve per forza di cose avere delle persone che, con un intento comune, desiderano diventare dei soci fondatori. Attenzione al numero previsto dalla legge, che cambia in base a ciascuna regione: ce ne sono alcune che richiedono almeno cinque persone per poter provvedere all’iscrizione presso l’albo delle OdV.

La costituzione di un’associazione senza fini di lucro

Lo scopo principale di un’associazione senza fini di lucro è senz’altro quello di puntare a un’utilità sociale che si basa sulla solidarietà. C’è da rispettare un obbligo ben preciso, ovvero quello di provvedere alla redazione dell’atto costitutivo o dello statuto nella forma di un atto pubblico piuttosto che di una scrittura privata autenticata (ma va bene anche la scrittura privata registrata).

Dopo che è stata portata a termine la registrazione, si può pensare di fare richiesta per completare l’iscrizione presso gli appositi elenchi regionali oppure nazionali. Si tratta di registri che hanno ad oggetto le associazioni no profit. Il contratto di associazione che viene redatto dai soci viene ritenuto un atto privato: quindi, la registrazione può avvenire anche in seguito all’autenticazione delle firme dei soci da parte di un pubblico ufficiale.

Per poter ottenere il riconoscimento, è necessario seguire quanto è previsto dall’articolo 14 del Codice Civile. Ovvero, l’associazione deve essere una persona giuridica avente la forma di atto pubblico, ma servono al contempo anche la costituzione di un capitale sociale, oltre che la registrazione nell’elenco previsto presso l’Agenzia delle Entrate, ma anche la pubblicazione di uno specifico decreto di riconoscimento. L’assemblea dei soci è un organo che ha una funzione ben precisa, ovvero quella di occuparsi dello scopo dell’associazione, così come dovrà stabilire tutte le varie regole che disciplinano l’ammissione dei nuovi soci. Infine, l’assemblea dei soci dovrà fissare le condizioni anche per quanto riguarda il regolamento interno.

Le attività che può svolgere una Onlus

Indipendentemente dal fatto che si tratti di OdV piuttosto che di ONLUS, queste associazioni no profit hanno l’intento comune di svolgere delle attività caratterizzate da un fine tipicamente di solidarietà sociale. Dal punto di vista legislativo, devono rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 460 del 1997.

Tra le varie attività che possono essere svolte da queste associazioni stando a quanto previsto dalla legge, troviamo senz’altro l’offerta di assistenza dal punto di vista socio-sanitario e, oppure, sociale. Lo svolgimento di attività di beneficenza è concesso, attività di tutela e di protezione dell’ambiente e di valorizzazione di luoghi che hanno un particolare interesse dal punto di vista storico oppure artistico.

La promozione dell’arte, così come della cultura sono attività concesse, senza dimenticare anche tutte quelle attività che si riferiscono alla protezione dei diritti civili, nella particolare modalità degli aiuti umanitari. Interessante mettere in evidenza come le associazioni no profit sono in grado di ricevere delle donazioni, così come delle oblazioni, senza dimenticare le offerte libere di ogni tipo di importo. Chi effettua una donazione nei confronti di un’associazione no profit potrà poi scaricarla nella dichiarazione dei redditi.

 

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