domenica, Ottobre 6, 2024
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Tar Lazio: i medici di famiglia, esonerati dalle visite domiciliari ai pazienti Covid

Per il Tribunale Amministrativo di Roma i medici di famiglia sono esonerati dalle visite domiciliari ai pazienti Covid pos

Un periodo difficile per i medici costretti ad affrontare in prima linea l’emergenza sanitaria. Un ruolo, in particolare quello del medico di famiglia, al centro di una pressione continua ed estenuante iniziata da febbraio scorso ed ancora perdurante. Uno stillicidio fatto da continue visite ambulatoriali e domiciliari ed una tempesta interminabili di richieste a tutte le ore del giorno e della notte, via email e whatsapp, da parte dei pazienti anche semplicemente preoccupati. A queste richieste non resta il tempo materiale per rispondere ne le risorse umane per fronteggiarle.

Così i Medici di Medicina Generale (MMG) si sono rivolti al TAR presentando un ricorso al fine di comprendere l’esistenza di un obbligo giuridico di svolgere le visite domiciliari di routine a pazienti affetti da covid e posti in isolamento domiciliare.

Nello specifico, per via dei provvedimenti regionali impugnati, i MMG risultano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid. Gli stesso hanno evidenziato nel ricorso che tale assistenza – per altro sottolineata anche nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17.3.2020 – risulti impropria, in quanto per legge (art. 8 D.L. n. 14/2020 ed art. 4-bis DL n. 18/2020) dovrebbe spettare solo alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale d’urgenza per tale scopo.

Secondo i ricorrenti, i medici di base, risultano gravati di un plus di compiti rispetto dal loro ruolo all’interno del servizio sanitario regionale, venendo in questo modo distratti e di fatto sollevati dal loro specifico compito di assistenza sanitaria ordinaria ai pazienti non Covid. Difatti nell’Ordinanza Z00009 del 17.3.2020 si prescrive “di valutare l’eventuale attivazione delle Unità Speciali di continuità Assistenziale per l’assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi”: in tale passaggio l’Ordinanza violerebbe la legge, contemplando come “eventuale” l’intervento di assistenza domiciliare delle Unità Speciali.

Tuttavia, detta tipologia di intervento dovrebbe costituire, secondo l’art. 8 del D.L. n. 14, non un’“eventualità”, ma il principale ed esclusivo scopo delle Unità Speciali (per l’appunto) , ossia l’unico intervento che tali Unità dovrebbero eseguire.

Il collegio amministrativo ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l’affidamento ai MMG del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid contrasta con le stessa disposizioni indicate.

In particolare, il Tar ha osservato che l’art 8, c. 1, D.L. n. 14/2020, statuisce che “Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)”. Per l’effetto, nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, tale disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che per l’effetto dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid).

Il collegio, inoltre, ha condiviso l’affermazione secondo cui il legislatore d’urgenza ha inteso prevedere che i MMG potessero continuare nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid.

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