martedì, Marzo 19, 2024
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Coronavirus, De Luca: “Divieto di vendita e consumo di alcolici dalle 22. Feste e cerimonie con massimo 20 persone”

Dopo aver firmato le due nuove ordinanze sull’obbligo di mascherina anche all’aperto e tampone obbligatorio per chi rientra a Capodichino, Vincenzo De Luca ne ha pronta un’altra, la numero 75, con “ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19”. Nello specifico, il governatore della Campania corre ai ripari dopo la seconda ondata di contagi che sta investendo la regione.

DE LUCA FIRMA LA NUOVA ORDINANZA SULLA MOVIDA – L’ordinanza numero 75 fa riferimento specificatamente all’organizzazione di feste, vendita e consumo di alcolici la sera, la fruizione di trasporti e le conseguenze per tutti coloro che non rispettano tali regole.

“Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre, l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ristorazione e bar, wedding e cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli; lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di venti partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli” recita l’ordinanza.

“A tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle 22 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle 2; dalle 22 alle 6 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici; resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse” continua l’ordinanza, facendo riferimento principalmente ai locali dove si concentra la movida.

Sui trasporti, il testo si esprime così: Divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine”.